Nel Lazio la cannabis terapeutica è prescrivibile, per alcune patologie e ad alcune condizioni, a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR). A regolare le modalità di erogazione e prescrizione ci ha pensato il decreto U00151/2017 del Commissario ad acta della Sanità, poi integrato dal Decreto numero U00470/2018. Per accedere gratuitamente alla cannabis terapeutica nel Lazio, il paziente deve tener presenti alcuni criteri relativi alle modalità di erogazione dei preparati galenici a base di cannabinoidi.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica
In generale, possono accedere alla cannabis terapeutica tutte le persone residenti nel Lazio, che soffrano di una patologia per la quale sia stato riconosciuto il potenziale terapeutico della sostanza. È quindi consentito l’impiego della cannabis ad uso medico nei casi dimostrati da “studi clinici controllati, studi osservazionali, revisioni sistematiche e metanalisi della letteratura internazionale”. In queste circostanze, la prescrizione è a carico dell’assistito.
Nel Decreto del 2017, però, la Regione Lazio ricorda che la marijuana non rappresenta un “farmaco di prima scelta”, ma un “trattamento sintomatico di supporto” alle terapie standard, effettuate con medicinali tradizionali, quando queste non abbiano prodotto alcun sollievo. Quindi, a pagamento, la cannabis terapeutica è prescrivibile per qualsiasi patologia di cui esista una documentazione scientifica che ne giustifichi l’uso.
Rimborsabilità della Cannabis Medica nel Lazio
Il Decreto del Commissario ad acta limitava la rimborsabilità solamente a tre casi: dolore correlato a spasticità e causato da sclerosi multipla, dolore in pazienti con lesioni al midollo spinale e dolore nei pazienti oncologici. Erano escluse, quindi, patologie come il glaucoma e la Sindrome di Gilles de la Tourette, per le quali molte altre regioni prevedono oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale. Ma con l’integrazione al Decreto del 2018 sono state inserite tra le patologie rimborsabili anche le malattie rare e sono state estese le possibilità di prescrizione ai seguenti casi:
- Per qualsiasi tipologia di dolore resistente ad altri trattamenti farmacologici;
- Per tutte le condizioni patologiche che determinano spasticità, resistenti ad altri trattamenti farmacologici;
- Per le malattie rare certificate dai centri di riferimento regionali, qualora non vi siano alternative terapeutiche.
Chi può prescrivere la cannabis terapeutica
In generale, qualsiasi medico iscritto all’Ordine può prescrivere la cannabis ad uso medico. In caso di rimborsabilità, invece, la prima prescrizione deve essere effettuata da uno specialista, che redigerà un Piano Terapeutico. Nel Lazio, inoltre, l’erogazione del prodotto a carico del SSR avviene solo “in distribuzione diretta da parte delle farmacie dei centri prescrittori”, mentre per le indicazioni terapeutiche a carico dell’assistito le preparazioni galeniche “potranno essere erogate dalle farmacie convenzionate”. Per ottenere una prescrizione di cannabis terapeutica è possibile rivolgersi anche ai medici Clinn, specializzati nell’uso terapeutico di cannabinoidi.
La prescrizione di preparazioni magistrali a base di cannabis terapeutica può essere effettuata su ricetta medica non ripetibile, da rinnovarsi volta per volta. Per fini statistici, la prescrizione deve essere integrata con la compilazione della Scheda per la raccolta dati dei pazienti, disponibile sulla piattaforma web dell’Istituto Superiore di Sanità. La scheda dovrà contenere i dati dei pazienti trattati, relativi a età, sesso, posologia ed esigenze del trattamento. Nel caso in cui il paziente prosegua con il trattamento, sulla scheda devono essere riportati anche gli esiti della terapia, per consentire all’ISS di effettuare il monitoraggio sulle prescrizioni.
Nel Lazio, l’unica qualità rimborsabile è la cannabis FM-2, prodotta nello Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze. Si tratta di una qualità costituita da infiorescenze essiccate e triturate, che contengono THC e CBD in diverse percentuali, rispettivamente tra il 5 e l’8% e tra il 7,5 e il 12%. I pazienti possono richiedere di importare anche i prodotti olandesi, la cui prescrizione però sarà a carico dell’assistito. Per quanto riguarda le forme farmaceutiche prescrivibili, vengono riconosciute due tipologie: le cartine per decotto (assunzione orale) e quelle per vaporizzazione (assunte per via inalatoria).