In Italia, i pazienti che soffrono di alcune patologie possono ricorrere alla marijuana medica, come terapia aggiuntiva ai medicinali tradizionali, nel caso in cui questi non abbiano dato l'effetto sperato. Tra le Regioni che hanno recepito le indicazioni nazionali, la Regione Piemonte è stata tra le prime a riconoscere, grazie alla Legge n.11 del 15 giugno 2015, il diritto dei suoi cittadini a ricevere cure a basa di cannabis terapeutica e ad accedere al trattamento.
Chi può accedere alla cannabis terapeutica in Piemonte?
Nel 2015, la Regione ha recepito e attuato il Decreto del Ministero della Salute nazionale, che prevede la possibilità di accedere alla cannabis terapeutica, purché la sostanza venga usata solo quando i medicinali tradizionali non abbiano fatto effetto e non come unica terapia, per i seguenti impieghi:
- Come analgesico per il dolore cronico;
- Contro spasticità e dolore associato a sclerosi multipla e lesioni del midollo spinale;
- Per combattere nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia e terapie per HIV;
- Come stimolante dell’appetito in caso di cachessia, anoressia e pazienti oncologici e affetti da AIDS che hanno perso appetito;
- Per l’effetto ipotensivo nel glaucoma;
- Nella riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette.
Inoltre, possono accedere alla cannabis terapeutica i pazienti affette da sintomi o patologie per le quali esiste un’evidenza scientifica che attesti l’efficacia del trattamento a base di cannabinoidi, previo parere del medico.
Quando il trattamento è rimborsabile?
Il Piemonte ha riconosciuto il diritto di cure a base di cannabis terapeutica, nei casi in cui ne è stata dimostrata la sua efficacia a livello scientifico. In questi casi, la spesa è a carico del Servizio Sanitario Regionale. Ci sono però alcune regole da tenere presenti per la rimborsabilità del trattamento. Infatti, la Legge regionale specifica che l’onere del costo delle cure effettuate con medicinali a base di cannabinoidi può essere imputato a fondi pubblici solamente “se il trattamento è ritenuto indispensabile”.
Inoltre, per reperire la cannabis terapeutica rimborsabile, il paziente deve rivolgersi alle farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie o a quelle autorizzate, perché non tutte le farmacie regionali possono erogare questi medicinali affidando direttamente l’onere delle spese a carico del Sistema Sanitario Regionale. Nei casi in cui il paziente che svolge la terapia in ambito ospedaliero non possa reperire la sostanza per la mancanza di una farmacia, è compito dell’ospedale aiutare a trovare i prodotti a base di cannabis terapeutica necessari. Anche quando la terapia avviene in ambito domiciliare, le spese sono a carico del SSR. L’erogazione dei farmaci a base di cannabinoidi e delle infiorescenze di Cannabis, da parte del Sistema Sanitario Regionale (SSR), è limitata ai pazienti residenti in Piemonte.
Per impieghi diversi da quelli previsti dal Decreto ministeriale, in Piemonte è possibile accedere alla cannabis terapeutica solamente a pagamento e per il trattamento di patologie per le quali esista una documentazione scientifica che attesti l’efficacia dei medicinali cannabinoidi.
Chi può prescrivere la cannabis terapeutica?
I medicinali a base di cannabinoidi possono essere somministrati sia in ambito ospedaliero (o in strutture simili), sia in ambito domiciliare. Questo secondo caso interviene quando la terapia è iniziata al di fuori della struttura ospedaliera. La Legge del 2015 della Regione Piemonte stabilisce che “i medicinali cannabinoidi sono prescritti dal medico curante, specialista o di medicina generale”. Per ottenere la prescrizione è possibile fare riferimento anche ai medici di Clinn, esperti nel settore della cannabis terapeutica: qui puoi trovare quelli più vicini a te. Come prevede la norma nazionale, la prescrizione avviene tramite ricetta medica non ripetibile, che deve essere rinnovata di volta in volta e non può essere ceduta ad altri. Nella ricetta, il medico indicherà le motivazioni della prescrizione, le dosi necessarie per la preparazione magistrale e le modalità di assunzione della sostanza da parte del paziente.