In Italia, l’olio di CBD è stato classificato come uno stupefacente. A stabilirlo è un decreto di inizio ottobre del Ministero della Salute, che ha inserito nella tabella dei medicinali tutte le “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis”. Così, le soluzioni orali di sostanze contenenti CBD fanno ora parte della sezione B della tabella dei medicinali del Testo unico sugli stupefacenti entrato in vigore nel 1990.
Per questo, a partire da fine ottobre, gli oli, ma anche le capsule e le pillole a base di CBD non potranno più essere venduti liberamente nei negozi. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre ed entrerà in vigore “il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione”, cioè il 30 ottobre.
Secondo quanto si legge nelle premesse all’unico articolo del decreto, uno dei motivi che hanno portato a questa decisione è il fatto che “attualmente è in corso di valutazione presso l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) una richiesta di autorizzazione all’avvio della commercializzazione di un medicinale“. Si tratta dell’Epidiolex, un farmaco contenente CBD in soluzione orale, che ha già ricevuto l’autorizzazione alla commercializzazione da parte dell’Europe Medicines Agency (EMA). L’inserimento nella tabella dei medicinali delle soluzioni ad uso orale contenenti CBD ha ricevuto il parere favorevole dell’Istituto e del Consiglio superiore di Sanità.
A partire dal 30 ottobre, quindi, le composizioni di cannabidiolo ad uso orale non potranno essere venduti liberamente nei negozi. La loro commercializzazione, infatti, sarà possibile solo dietro prescrizione medica non ripetibile, in quanto le sostanze verranno considerate farmaci.
La decisione del Ministero della Salute arriva dopo che lo scorso 23 settembre è stata diffusa una circolare, inviata a medici, farmacisti e Assessorati regionali. Nel testo si leggeva come il quadro normativo relativo alla cannabis terapeutica escludesse la possibilità di:
allestire “formule officinali” a base di cannabis;
allestire forme farmaceutiche diverse e via di somministrazione diverse da quelle indicate nel 2015.
Ora, le forme orali a base di CBD dovranno essere regolate da prescrizioni non ripetibili. Va precisato che il Ministero ha inserito nella tabella dei medicinali del Testo unico sugli stupefacenti alcune sostanze a base di CBD, ma non il CBD stesso, una delle principali molecole della cannabis, che non ha rivelato effetti psicotropi e che è nota per le sue numerose proprietà benefiche.